Statuto
Associazione di Promozione Sociale
ELECTRA TEATRO E MUSICA APS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’associazione con denominazione ELECTRA TEATRO e MUSICA PISTOIA, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune
di Pistoia e durata illimitata.
ART. 2
(Scopo finalità e attività)
L’associazione ha come scopo la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell’arte teatrale e musicale.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, awalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Al fine di realizzare le suddette attività, l’associazione intende prevedere:
l’allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, la produzione e l’allestimento di opere cinematografiche, video – documentari, film, l’allestimento di concerti, o l’unione di entrambe le cose, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
la promozione della pratica e lo studio dell’arte teatrale e musicale con l’organizzazione di corsi e stage di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, musicista, cantante …) rivolti in maniera prevalente ai propri associati ed a quelli di associazioni collegate;
la promozione di iniziative editoriali e di ricerca di divulgazione della cultura teatrale e musicale, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, saggi, mostre, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
l’affiancamento ad Enti, stituzioni, Associazioni a carattere morale e benefico che operano nel campo sociale, educativo, culturale, artistico, turistico, medico e di ricerca e che prevedono l’utilizzo di iniziative di spettacolo al fine di far conoscere le loro finalità e/o di realizzare iniziative di beneficienza, contribuendo insieme allo sviluppo di tali associazioni, all’aiuto di chi ha bisogno e alla promozione della cultura;
la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
la promozione, in conformità alle esigenze degli associati, di ogni altra attività culturale quale, a titolo meramente esemplificativo, l’organizzazione di percorsi “gite” al fine di assistere a qualsiasi forma di spettacolo o concerto.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero deli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotàta, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci;
esaminare i libri sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno- in corso, purché sia -fatta almeno 3 mesi prima.
Idiritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo; il Presidente;
l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
approva l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera s_ulla esclusione degli asociati;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
delibera lo scioglimento dell’associazione;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. n seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
nominare e revocare le cariche al suo interno quali: Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Artistico ecc.;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
predisporre l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, incluso il Presidente, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate owero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
È previsto l’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione owero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il Consiglio Dirèttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato “RUNTS”, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Direttore artistico)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Le seguenti cariche sono elette da Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti:
Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Segretario che si occupa di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e di redigere i libri dell’associazione che devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
Tesoriere che cura la gestione delle casse dell’associazione tenendone adeguata e trasparente contabilità e predispone il Bilancio di esercizio per conto del Consiglio Direttivo;
Direttore Artistico cui sono affidati la ricerca dei luoghi e dei testi al fine di stilare i vari programmi ed appuntamenti in attuazione degli scopi statutari; il Direttore Artistico individua i vari interpreti che possono sostenere, per talento, per capacità, per esperienza, per tecnica le varie rappresentazioni a carattere recitativo e musicale. Nei suoi compiti il Direttore Artistico potrà farsi coadiuvare da una o più persone da lui scelte sia fra i consiglieri che fra gli associati.
ART. 10
(Organo di controllo)
L /Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
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L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31
c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.In tal caso l’Organo di controllo è
costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)
L’associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)
L’associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:
redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.
ART. 18
(Volontari)
Ivolontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore .
. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.